1. I riferimenti normativi : art. 10 comma 6 d.lgs. n.
33/2013L’organizzazione di Giornate della Trasparenza on line deriva da quanto indicato nel comma 6 dell’art. 10 del Dlgs 33/2013, relativo al coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che recita: “Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
2. Cosa s’intende per trasparenza?
La trasparenza è un valore-chiave dell’ordinamento democratico, espressamente incluso, dall’art. 1 della legge n. 241/1990, tra i principi generali che regolano l’attività amministrativa, capace di coniugare l’efficienza nello svolgimento della funzione pubblica con le garanzie di tutela delle posizioni giuridiche degli amministrati. Il termine trasparenza viene dal latino trans parire, “guardare attraverso”: il concetto applicato all’attività amministrativa implica la conoscibilità e la comprensibilità dell’organizzazione, nonché, dei meccanismi di funzionamento della PA.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, nonché degli altri diritti rilevanti, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Il piano della performance
Il Piano della performance è un documento programmatico triennale, funzionale all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Obiettivi:
- individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione;
- definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;
- definire gli obiettivi assegnati al personale e i relativi indicatori.
Il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi della Pubblica Amministrazione. Esso coinvolge l’intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente.
Ai sensi della nuova normativa intervenuta, i contenuti del suddetto Piano confluiscono ora in apposita partizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
4. Il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ciascuna Amministrazione Pubblica si doti di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel quale vengono individuate, sulla base di un’idonea mappatura, le attività – processi – a più elevato rischio e siano indicate, pianificate e monitorate nel tempo, idonee Misure di prevenzione. Il tutto nell’ottica di prevenzione dei fenomeni corruttivi ma anche di aspetti di più generale “cattiva amministrazione”.
Ai sensi della nuova normativa intervenuta, i contenuti del suddetto Piano confluiscono ora in apposita partizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
5. Trasparenza e accesso civico
Sono due strumenti correlati che consentono ai cittadini una partecipazione attiva alla vita delle istituzioni anche in funzione della vigilanza sul corretto funzionamento delle stesse, concretizzando quindi un sistema di controllo diffuso sulla Pubblica Amministrazione con precipua finalità anticorruzione.
L’Accesso Civico può essere semplice o generalizzato e non richiede motivazione. Il primo consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in base alla normativa sulla trasparenza; il secondo si estende anche a documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.